Detrazioni fiscali dell’addolcitore d’acqua
Chi sceglie di installare un addolcitore d’acqua nella propria abitazione ha la possibilità di beneficiare delle aliquote ridotte Iva e delle detrazioni Irpef. In particolare, è prevista l’aliquota Iva ridotta al 10%, mentre la detrazione Irpef è pari al 50%.
Attenzione, però, perché per poter usufruire di questi benefici fiscali è necessario rispettare alcune condizioni: occorre, infatti, che l’installazione del dispositivo preveda una modifica strutturale integrata con opere di manutenzione straordinaria.
Solo in tale circostanza la detrazione è ammessa, come indicato al paragrafo 2.3 della circolare 20/E del 2011 emanata dall’Agenzia delle Entrate.
La detrazione Irpef al 50% prevede che le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dell’addolcitore siano documentate: affinché ciò sia possibile, occorre che il pagamento avvenga tramite bonifico bancario parlante.
Ciò vuol dire che i pagamenti effettuati in contanti non sono ammessi (o, per essere più precisi, sono consentiti ma non permettono di usufruire della detrazione).
Il valore connesso all’agevolazione non viene rimborsato in una soluzione unica, ma viene distribuito in 10 quote, tutte dello stesso importo, che vengono restituite una volta all’anno.
L’agevolazione in questione può essere richiesta e ottenuta da tutte le persone fisiche che sono assoggettate Irpef: gli incentivi sono destinati non solo ai proprietari degli immobili, ma anche a tutti coloro che sono titolari di diritti personali o reali di godimento sulla casa.
Ecco, quindi, che le detrazioni per gli addolcitori d’acqua possono essere conseguite anche dai soci di cooperative, dai locatari, dai nudi proprietari e dagli imprenditori individuali, a patto che l’apparecchio non venga installato in un immobile che rientra tra i beni strumentali.
Non solo: la detrazione fiscale in questione è allargata anche ai diritti reali di godimento e alle società semplice, oltre che ai familiari conviventi dei proprietari (inclusi i coniugi, gli affini entro il secondo grado e i parenti entro il terzo grado).
Particolare attenzione deve essere riservata al bonifico con il quale si paga l’addolcitore (ed eventualmente la sua installazione).
Si tratta, come detto, di un bonifico parlante, al cui interno devono essere indicati il codice fiscale o la partita Iva del professionista o dell’azienda a cui il bonifico è destinato, insieme con il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione e la causale del bonifico.
Un esempio di causale può essere: “Bonifico relativo a installazione addolcitore d’acqua nell’ambito dei lavori di edilizia che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986.
Beneficiario della detrazione (nome del beneficiario + codice fiscale). Pagamento fattura n. xx del xx/xx/xxxx a favore di (nome della ditta + partita Iva).
Ecco, quindi, che per essere certi di poter contare sulla detrazione è indispensabile possedere la fattura di spesa, da cui – per altro – deve risultare che i lavori effettuati siano di manutenzione straordinaria; occorre conservare anche la ricevuta del bonifico di pagamento.
Non bisogna smarrire né gettare tali documenti, che – invece – vanno messi da parte perché potrebbero essere richiesti in occasione di controlli futuri.
Questo, dunque, è ciò che bisogna sapere a proposito delle detrazioni fiscali concesse a chi ha intenzione di installare un addolcitore d’acqua: ciò vale non solo per le abitazioni private, ma anche per altri edifici (un ufficio, un bar, e così via), sempre ricordando le restrizioni indicate in precedenza.
L’addolcitore può essere installato, a seconda dei casi e a seconda delle esigenze, sotto il lavello del bagno o della cucina, ma anche – se di dimensioni maggiori – in un garage, in un seminterrato o nelle pertinenze esterne di un appartamento (il terrazzo, il cortile, e così via).



